Entrerà in vigore il 24 ottobre la legge che tutela il prodotto pelle, approvata lo scorso 20 giugno.

Dopo anni di abusi, il nuovo decreto legislativo n. 68/2020, che sostituisce l’ormai vetusta legge del 1966, oltre a definire più correttamente i termini pelle, cuoio e pelliccia, sancisce l’espresso divieto di utilizzare gli stessi, anche con prefissi e suffissi, per identificare materiali non derivanti da spoglie animali, come avviene con i termini ecopelle, similpelle, vegan leather ed altri associati a materiali sintetici.

Tra le condotte che saranno punite sono ricomprese la mancanza di etichetta o contrassegno e l’utilizzo di etichetta o contrassegno non conformi ai requisiti richiesti, prevedendo sanzioni per chi effettivamente etichetta i prodotti (produttori/importatori) da 1.500 a 2.000 euro.

Un risultato straordinario che sancisce la conclusione della costante opera di sensibilizzazione svolta da UNIC, nell’interesse dei conciatori e dell’intera filiera della pelle, ma non solo: anche i consumatori saranno recettori di informazioni chiare e trasparenti sui prodotti che intenderanno acquistare.

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